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Sub Emendamento n. 19.1000/239 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, alinea qq) dopo l'articolo 121-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 121-quater.

(Agevolazioni per implementare la didattica online nelle scuole e università statali e nelle scuole paritarie)

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'articolo 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di euro 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente.

        2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».