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Sub Emendamento n. 1.1000/61 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art.17-quater.» , comma 1, dopo lettera m) aggiungere la seguente:

            Â«m-bis) Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

''Art. 18-bis.

        1. In tutte le Università è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero''.».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 22 milioni di euro per il 2020,113 milioni per il 2021,200 milioni per il 2022,277 milioni per il 2023,349 milioni per il 2024,386 milioni per il 2025,383 milioni per il 2026,528 milioni per il 2027,676 milioni per il 2028,811 milioni per il 2029,684 milioni per il 2030,547 milioni per il 2031,402 milioni per il 2032,260 milioni per il 2033 e 130 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.