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Sub Emendamento n. 1.1000/50 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), «Art. 5-quater», aggiungere, in fine, il seguente:

        Â«4. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione».