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Sub Emendamento n. 19.1000/144 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, alla lettera z), capoverso «Art. 74-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

        Â«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.