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Proposta di modifica n. 78.1 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 02/04/20

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 premettere il seguente:

        Â«01. Ai fini di cui al presente articolo, l'epidemia Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed i danni alle produzioni agricole sono risarcibili tramite le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, medi ante specifica dotazione finanziaria che sarà stanziata con successivo provvedimento emergenziale in aumento del Fondo di Solidarietà Nazionale.»;

        b) al comma 2, dopo la parola: «attività di pesca», inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del credito di imposta»;

        c) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'' nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

        d) al comma 3, dopo la parole: «l'anno 2020» inserire le seguenti: «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

        e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        Â«3-bis. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

        3-ter. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

        3-quater. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «i provvedimenti,», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione,».

        3-quinquies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del di 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020«

        3-sexies. Ai fini del contenimento del virus Covidl9, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

        3-septies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

        3-octies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

            a) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concluse le procedure di versa mento delle indennità riferite agli anni 2017-2018-2019 per le giornate di fermo pesca biologico; entro 30 giorni dalla presentazione delle domande sono concluse le procedure di versamento delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID 19, per l'annualità 2020;

            b) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

            c) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

        f) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        Â«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 10 del medesimo articolo, ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.

        4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020, nonché agli operai dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contatto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1º marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

        4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

        4-sexies. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge. 4-septies. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione.»

        Conseguentemente:

        All'articolo 60:

        - al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;

        - dopo il comma 1 inserire il seguente:

        Â«2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.»

        All'articolo 61, comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente:

        Â«r-bis) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura».