Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 56.0.8 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 02/04/20

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, per l'individuazione degli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione''»