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Sub Emendamento n. 19.1000/64 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

            Â«m-bis) All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) Al comma 2, punto a) dopo le parole: ''fino al 30 settembre 2020'' inserire le parole: ''alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020''.

            b) Inserire, infine, il seguente comma:

        ''13. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n.385 del 1º settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per ogni singola violazione accertata''.».