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Sub Emendamento n. 19.1000/68 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo la lettera m), inserire la seguente:

            Â«m-bis) dopo l'articolo 56, è inserito il seguente:

''Art. 56-bis.

(Misure per gli organismi di investimento collettivo del risparmio colpiti dall'epidemia di COVID-19)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del presente decreto si applicano altresì alle operazioni finanziarie descritte all'articolo 56, comma 2, del presente decreto che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale e che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

        2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del presente decreto trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili aventi destinazione d'uso non residenziale affetti dalle suddette misure contenitive''.».

        dopo la lettera P), inserire la seguente:

            Â«p-bis) L'articolo 65 è sostituito dal seguente:

''Art. 65.

(Credito d'imposta per botteghe e negozi e fabbricati strumentali nonché esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per i fabbricati strumentali)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività economiche o commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, corrisposto in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.

        2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        2-bis I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta cui al presente articolo 65 ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.

        2-ter I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo 65 non possono addurre 1e misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge del 27 luglio 1978, n. 392.

        3. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30% rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

        4. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 3 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 3 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 3 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.

        5. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

        6. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge del 27 luglio 1978, n. 392.

        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 126''».