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Sub Emendamento n. 19.1000/91 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in odg)

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, alla lettera o), aliena sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti» e dopo il capoverso «Art.61-bis.» aggiungere il seguente:

«Art. 61-ter.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

        1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, di cui al capitolo 7 dell'allegato al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 11 maggio 2017, n. 86, recante «Impianti aerei e terrestri. disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui agli articoli 3 dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), di cui all'allegato tecnico A punto 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 203 del 1º dicembre 2015, n. 203 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e di cui al decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, recante «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune», che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

        2. Le scadenze di cui al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante ''Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone'', relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo c.d. ''Ercole'', che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

        3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al d.d. 86/2017, 5, comma 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015, recante ''Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone'' e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975 (Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico), da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.

        4. Le scadenze dei patentini di cui al decreto 18 febbraio 2011, recante ''Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai - servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili'' e al decreto n. 288 del 17 settembre 2014, n. 288, recante ''Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico'' sono prorogate fino a sei mesi dopo la revoca dell'emergenza sanitaria.

        5. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del d.P.R. 753 del 11 luglio 1980 ''Nuove nonne in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto'' sono prorogate di un anno».