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Sub Emendamento n. 19.1000/32 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei termini per il pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

        Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i termini relativi agli adempimenti e alle scadenze dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma, nonché le rimesse dei premi alle imprese di assicurazione, s'intendono posticipati in un'unica soluzione, nel periodo dal 24 marzo 2020, al 24 maggio 2020, ed i relativi pagamenti possono essere effettuati con causale «emergenza COVID-19. I versamenti relativi alle rimesse dei premi alle imprese assicurativi possono essere progressivamente posticipati ogni due mesi, fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre lo stato di emergenza epidemiologico causato dal coronavirus. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».