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Sub Emendamento n. 19.1000/3 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in odg)

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

        1) le parole: ''l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello'' sono soppresse, conseguentemente le parole ''della comunicazione preventiva'' sono sostituite dalle seguenti ''la comunicazione preventiva, anche in via telematica'';

        2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''la comunicazione preventiva non si applica ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19''.

        b) alla lettera a), dopo il punto 1 aggiungere il seguente:

        Â«1-bis) al comma 5 le parole: ''Il predetto trattamento'' sono sostituite dalle seguenti ''L'assegno ordinario di cui al presente articolo'';

        c) Dopo la lettera m) inserire la seguente:

        Â«m-bis) all'articolo 56, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        ''4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti''.».