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Articolo aggiuntivo n. 72.0.6 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 02/04/20

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo;

        b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente:

        Â«b-bis). Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di showroom permanenti all'estero finalizzati alla promozione del Made in Italy.»;

        c) dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:

        Â«4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

            a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani della e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

            b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

        4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

        4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        4-quinquies. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: ''30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''40 per cento''« e le parole: ''5 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''100 milioni'';

            b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del COVID-19''.

        4-sexies. Il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo, si applica per le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà».