Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 19.1000/234 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

        All'emendamento 19.1000, dopo la lettera nn), aggiungere la seguente:

        Â«nn-bis) all'articolo 113 apportare le seguenti modifiche:

            a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: ''(Rinvii e proroghe in materia di ambiente ed energia)'';

            b) al comma 1, le parole: ''Sono prorogati al 30 giugno 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''Sono prorogati al 30 settembre'';

            c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        ''1-bis. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE', per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea, è prorogato per l'anno 2020 al 30 settembre 2020.

        1-ter. Il termine di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87 /CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87 /CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto sono prorogati, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020. Il termine di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra è prorogato, per l'anno 2020, al 31 ottobre 2020.

        1-quater. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di trasmissione delle informazioni da parte di produttori e utilizzatori di combustibile solido secondario combustibile (CSS-C) alle autorità competenti e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente, e corredate da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22.

        1-quinquies. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di trasmissione della relazione all'autorità competente da parte del gestore degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di 2 o più tonnellate/ora, ai sensi dell'articolo 237-septiesdecies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        1-sexies. Sono prorogati al 30 settembre 2020 i termini per la dichiarazione annuale per l'energia elettrica e per il gas relativa all'anno di imposta 2019, di cui agli articoli 26, 53 e 53-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

        1-septies. Sono prorogati al 30 settembre 2020 i termini per la richiesta di licenza per depositi di prodotti energetici ad uso privato, agricolo e industriale di tipo minore e per distributori di carburanti privati di tipo minore, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

        1-octies. Le date di scadenza di prescrizioni autorizzative e di modifiche sostanziali o non sostanziali correlate a decreti di autorizzazione integrata ambientale, inclusi i riesami per l'adeguamento alle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), di autorizzazione unica ambientale, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazioni di cui alla legge 55 del 9 aprile 2002, inclusi pareri, verbali, atti di assenso e documenti facenti parte e/o alle stesse comunque correlati, che prevedono cronoprogrammi autorizzati per adeguamenti gestionali, realizzazioni di interventi impiantistici e attività esecutive di varia natura sono prorogate di 12 mesi. Previa richiesta motivata del gestore inoltrata all'autorità competente, le medesime scadenze sono prorogate fino a 24 mesi ove gli interventi richiedano modifiche strutturali degli impianti industriali di cui all'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        1-nonies. Sono altresì prorogati di 180 giorni tutti gli ulteriori termini fissati per adempimenti comunque previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, il rinnovo di certificati di omologazione, le omologazioni o messe in servizio di attrezzature, apparecchiature, impianti o parte di essi, le valutazioni ambientali sui luoghi di lavoro, l'ottemperanza a prescrizioni, i cronoprogrammi e l'invio di dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi in materia di ambiente ed energia, le comunicazioni previste dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la rendicontazione dei risparmi di cui al comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le richieste di rinnovo, riesame o proroga di autorizzazioni e concessioni. Fino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità le certificazioni agli standard internazionali dei sistemi di gestione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 settembre 2020.

        1-decies. Fino al 30 settembre 2020, la comunicazione alla banca dati F-gas in caso di vendita di apparecchiature di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, possono essere effettuate entro 60 giorni dalla vendita o entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchiatura se il venditore, direttamente o tramite terzi autorizzati, fornisce anche il servizio di installazione. Fino al 30 settembre 2020, il termine previsto dall'articolo 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, per la comunicazione telematica alla Banca dati F-gas delle informazioni relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento, di cui all'articolo 16, commi 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, è di 60 giorni dall'intervento. I certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto della Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, rilasciati da organismi certificati ad imprese o persone fisiche per lo svolgimento delle attività su apparecchiature contenenti F gas, se in scadenza, si intendono automaticamente prorogati di 180 giorni a partire dalla dichiarazione di cessazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

        1-undecies. Fino al 30 settembre 2020, il termine previsto:

            a) dall'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, per effettuare la riparazione di perdite di gas fluorurati a effetto serra, è di 30 di giorni dal rilevamento della perdita;

            b) dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, per effettuare la verifica dell'efficacia della riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517 /2014, è di 60 giorni dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura.

        1-duodecies. Fino al 31 dicembre 2020 la cadenza trimestrale ed i quantitativi massimi di 30 e 10 metri cubi, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono raddoppiati e fissati, rispettivamente, in cadenza semestrale e nella misura di 60 e 20 metri cubi. Fino al 31 dicembre 2020 sono altresì raddoppiati i limiti quantitativi e temporali di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

        1-terdecies. Fino al 31 dicembre 2020 sono raddoppiati i limiti quantitativi delle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, lettera aa), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzate ai sensi del titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai sensi degli articoli 208 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        1-quaterdecies. Sono raddoppiati tutti i termini temporali di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        1-quinquiesdecies. Il termine di pagamento del diritto annuale d'iscrizione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 luglio 1998, n. 350, ai fini dell'iscrizione al registro per le procedure semplificate di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato al 30 giugno 2020.

        1-sexiesdecies. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, i termini di cui al presente articolo possono essere ulteriormente modificati in relazione al permanere dell'emergenza epidemiologica COVID-19''».