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Sub Emendamento n. 19.1000/152 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19 .1000, lettera bb), al punto 1) anteporre il seguente:

            Â«01) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

        ''2-bis. Per consentire alle Regioni l'adozione di misure di ristoro per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca nelle acque interne è istituito un Fondo dotato di 10 milioni di euro per Panno 2020. Il Fondo è ripartito tra le Regioni interessate con i decreti di cui al comma 2, con le modalità ivi previste. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 7 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «10 per cento».