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Sub Emendamento n. 19.1000/169 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd), numero 6), capoverso articolo 12-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti» e dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «I testimoni possono partecipare all'udienza da remoto recandosi nell'ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. Il giudice indica l'ufficio competente tenendo conto del luogo di domicilio o residenza del testimone. In questo caso l'identità, la salvaguardia del contraddittorio e l'effettiva partecipazione è accertata dall'ufficiale della polizia giudiziaria presente nel luogo della deposizione».