Sub Emendamento n. 1.1000/11 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 1.1000" alla lettera b), capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 4 inserire i seguenti:

        Â«4-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'individuazione delle specializzazioni di cui al precedente periodo avviene sulla base dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN, come rideterminati ai sensi dell'articolo 2-quater.

        4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma l, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, n. 2».