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Sub Emendamento n. 1.1000/16 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), all'articolo 2-bis dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        Â«5-bis. Ai fini del presente articolo, e condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al presente comma, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali.»

        Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «personale sanitario», aggiungere il seguente periodo: «nonché disposizioni in materia di responsabilità dei datori di lavoro e degli operatori sanitaria e sociosanitari».