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Articolo aggiuntivo n. 66.0.2 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 02/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0)

        1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga a quanto previsto dal comma 204, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.

        2. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa fino a 4,5 miliardi annui a decorrere dal 2021. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2022 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dalle imprese o dai professionisti beneficiari.

        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizioni, pari a4,5 miliardi annui a decorrere dal 2021, si provvede:

            a) quanto a 3 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

            b) quanto a 1,5 miliardi di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».