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Sub Emendamento n. 1.1000/32 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 1.1000, lettera b), dopo l'articolo 2-septies, inserire il seguente:

«Art. 2-octies.

(Disposizioni urgenti per la gestione dell'epidemia presso le strutture residenziali)

        1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'epidemia da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per anziani, persone con disabilità, persone non autosufficienti e altri soggetti in condizione di fragilità.

        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

            a) fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, garantendo la sicurezza, il diritto alla salute e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei riguardi delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

            b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la tempestiva fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

            c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei casi sospetti di contagio da COVID-19 e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

            d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1 è tenuto ad uniformarsi.

            e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica e programmata degli ambienti.

        3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile nell'ambito dell'emergenza da COVID-19».