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Sub Emendamento n. 19.1000/5 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in odg)

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) alla lettera a, sono apportate le seguenti modifiche:

        - al numero 1), premettere il seguente:

        Â«01) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        ''1-bis. Al comma 3, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: 'e all'assegno ordinario di cui al presente articolo garantito dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 D.lgs. n. 148/2015 non si applicano i tetti aziendali previsti dai rispettivi Regolamenti.'''»;

        - dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

        Â«1-bis) dopo il comma 6 inserire il seguente:

        ''6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui al comma 1, art. 23 del D.L.N. 18 del 17 marzo 2020.''»;

        - dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

        Â«2-bis) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Ulteriori domande sono prese in considerazione da parte dell'INPS nei limiti delle ordinarie fonti di finanziamento di ciascun Fondo di solidarietà di cui all'art. 26 e ss. del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel rispetto di criteri, modalità e termini di cui al presente articolo''»;

        b) dopo la lettera l), inserire la seguente:

        Â«l-bis. All'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: ''alla data di efficacia della cessione dei crediti.'' con ''alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.''

            2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole ''decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241'' inserire le seguenti: ''senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo''.

            3 al comma 6, sostituire le parole: ''cessioni di crediti'' con le seguenti: ''cessioni intermedie di crediti'' e alla fine del periodo, dopo le parole ''stesso soggetto'' aggiungere il seguente: '', ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212''».

        e) alla lettera dd), sono apportate le seguenti modifiche:

        dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

        Â«4-bis) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

        ''7-bis. I termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

        7-ter. Per i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 126-decies, comma 3, lettera f) del dlgs 1 settembre 1993 e per le loro dipendenze rimaste chiuse a causa dell'emergenza COVID-19 per uno o più giorni nel periodo che va dal 22 febbraio al 30 aprile 2020, i termini legali o convenzionali scadenti nel periodo di chiusura sono prorogati di 15 giorni, che decorrono dalla data di riapertura al pubblico.

        7-quater. I termini entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza di cui al Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218, nonché quelli per proporre l'eventuale ricorso, sono sospesi sino al 22 marzo 2020 o alla data ufficiale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, se posteriore.''»

        d) alla lettera rr), capoverso «Art. 125-ter», al comma 1, sostituire le parole: «L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera» con le seguenti: «Gli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, operano».