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Sub Emendamento n. 1.1000/51 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in ODG)

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 5-sexsies», apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, premettere il seguente:

        Â«01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica»;

            b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSN, al fine di potenziare gli interventi di integrazione sociosanitaria a seguito degli eventi di epidemia sa SARS-COV-2, implementano o istituiscono, se non ancora istituito, il Servizio Sociale Professionale di cui agli articoli 1 e 7 della legge n. 25 I del 2000 favorendone l'interazione con il Servizio Sociale degli Enti Locali».