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Sub Emendamento n. 19.1000/45 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera h) con la seguente:

        Â«h) all'articolo 46 apportare le seguenti modificazioni:

          1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per 60 giorni è sospeso il termine per procedere all'impugnazione del licenziamento con atto scritto, anche extragiudiziale, di cui all'articolo 6, comma 1, della 15 luglio 1966, n. 604''.

        2) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo''»;

        b) alla lettera dd) apportare le seguenti modificazioni:

        a) al numero 1 premettere il seguente: «01 al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''ivi compreso il decorso del termine di cui al comma 1, dell'articolo 10 del Regio Decreto 6 marzo 1942, n. 267.''»;

        b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        Â«1-bis. Le domande di cui all'articolo 93 del Regio Decreto 6 marzo 1942, n. 267 da proporre in procedure concorsuali per le quali risulta fissata l'udienza per l'esame dello stato passivo fino a tutto il 15 maggio 2020 possono essere proposte fino alla data del 15 maggio 2020, conseguentemente l'udienza per l'esame è rinviata di almeno trenta giorni.»:

        c) sostituire il numero 4) con il seguente:

        Â«4) al comma 7, sostituire la lettera f) con la seguente: ''la previsione dello svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice comunica ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale''.».

        d) dopo il numero 4 inserire il seguente:

        Â«4-bis) al comma 7, sostituire la lettera h) con la seguente: ''h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Tale disposizione non si applica ai giudizi di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura penale, nonché a quelli di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68 della legge 28 giugno 2012, n.92;''».