presentato il 02/04/2020 in V Bilancio del Senato da Anna ROSSOMANDO (PD)
status: Ritirato
testo emendamento del 02/04/20
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) all'articolo 46 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per 60 giorni è sospeso il termine per procedere all'impugnazione del licenziamento con atto scritto, anche extragiudiziale, di cui all'articolo 6, comma 1, della 15 luglio 1966, n. 604''.
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo''»;
b) alla lettera dd) apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1 premettere il seguente: «01 al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''ivi compreso il decorso del termine di cui al comma 1, dell'articolo 10 del Regio Decreto 6 marzo 1942, n. 267.''»;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le domande di cui all'articolo 93 del Regio Decreto 6 marzo 1942, n. 267 da proporre in procedure concorsuali per le quali risulta fissata l'udienza per l'esame dello stato passivo fino a tutto il 15 maggio 2020 possono essere proposte fino alla data del 15 maggio 2020, conseguentemente l'udienza per l'esame è rinviata di almeno trenta giorni.»:
c) sostituire il numero 4) con il seguente:
«4) al comma 7, sostituire la lettera f) con la seguente: ''la previsione dello svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice comunica ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà . Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale''.».
d) dopo il numero 4 inserire il seguente:
«4-bis) al comma 7, sostituire la lettera h) con la seguente: ''h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Tale disposizione non si applica ai giudizi di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura penale, nonché a quelli di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68 della legge 28 giugno 2012, n.92;''».