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Proposta di modifica n. 56.7 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 02/04/20

 

            All'articolo 56, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, dopo le parole:<< come definite dal comma 5>> aggiungere le seguenti:<< nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e i liberi professionisti,>>

            b) al comma 2, alle lettere b) e c), le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "28 febbraio 2021".

            c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:<< 12-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo di confronto con l'associazione bancaria italiana ABI e i rappresentanti maggiormente rappresentativi della rete delle imprese e degli industriali affinché si raggiunga un accordo per il credito da realizzare entro 15 giorni dalla data di approvazione della presente disposizione al fine di predisporre linee di finanziamento da parte del sistema bancario destinate al ripristino del capitale circolante nelle piccole e medie imprese e per far fronte alle esigenze di liquidità dovute al pagamento delle fatture i cui termini di pagamento risultano scaduti durante il periodo di inattività dell'impresa collegata all'emergenza sanitaria, nonché la proroga, fino a 12 mesi, delle scadenze in essere sulle linee di credito a breve termine e sulle linee bancarie a sostegno del circolante . I finanziamenti concessi ai sensi del presente comma sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 49.