Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 56.14 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in odg)

testo emendamento del 02/04/20

Apportare le seguenti. modifiche:

        a) al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

        b) al comma 3, sostituire le parole: «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con le seguenti: «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;

        c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui tali operazioni si riferiscano a imprese che presentino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esposizioni classificate come ''inadempienze probabili'' o che rientrino nella nozione di ''impresa in difficoltà'', ovvero classificata a ''sofferenza'' dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la rinegoziazione del debito dovrà essere accordata dall'intermediario in data antecedente rispetto alla richiesta al Fondo di Garanzia.»;

        d) al comma 5, dopo la parola «2003» aggiungere le seguenti: «e le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;

        e) dopo il comma 11, inserire il seguente:

        Â«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato ''Centrale dei Rischi'', di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.».