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Articolo aggiuntivo n. 66.0.1 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 02/04/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Incentivi per la ripresa produttiva delle Micro imprese)

        1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa produttiva è riconosciuto alle micro imprese, così come individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18.05.2005, un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel semestre giugno-dicembre 2019, ad accezione dei costi del personale.

        2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso quanto al 20 per cento come contributo a fondo perduto e quanto all'80 per cento come prestito a tasso zero, garantito dalla Stato, da restituire in otto rate semestrali a partire dal 31 gennaio 2021.

        3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.

        4. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.

        5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1.000 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».