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Articolo aggiuntivo n. 37.014 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Contemporaneità tra lavori per danni lievi, eco-bonus e sisma-bonus).

  1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possono realizzare contemporaneamente i relativi lavori.».