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Proposta di modifica n. 107.4 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 02/04/20

Al comma 4, dopo le parole: «delle tariffe» aggiungere il seguente testo: «e dei regolamenti».

        Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

        Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

        Â«10-bis. In materia di rifiuti, sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

            a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

            b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

            c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

            d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

            e) Dichiarazione E-PRTR ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157;

            f) Dichiarazione periodica CONAI e Dichiarazione PFU;

            g) Piano di gestione solventi di cui all'articolo 27 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

            h) Pagamento dei diritti di iscrizione per gli impianti di recupero in comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

            i) Autocontrolli emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 10-ter. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. Le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 210 e 213 del Dlgs 152/06 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente proroga te di ulteriori 6 mesi».

        Conseguentemente l'articolo 113 è abrogato.