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Sub Emendamento n. 19.1000/101 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera p) inserire la seguente:

        Â«p-bis. All'articolo 63, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire le parole: ''100 euro'' con le parole: ''200 euro'';

            b) dopo il comma il comma 3, inserire il seguente:

        ''3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 917 /1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica covid-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.