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Sub Emendamento n. 1.1000/56 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

            Â«i-bis) All'articolo 16, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        ''2-bis. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti gli operatori sanitari, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposta l'esecuzione di tampone floccato faringeo con terreno di coltura per virus ureaplasma e clamidia, più semplicemente denominato tampone faringeo biomolecolare (TFB) a tutti i medici, gli operatori sanitari e socio sanitari, indipendentemente dalla loro qualifica, con cadenza settimanale.

        2-ter. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei pazienti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposta l'esecuzione di tampone faringeo biomolecolare (TFB) a tutti i pazienti che devono accedere ad un reparto NO COVID e a tutti i pazienti che devono sottoporsi a procedure invasive.

        2-quater. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126''.

            i-ter) dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:

''Art. 16-bis.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

        1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica;

        2. all'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, si recheranno, secondo turni prestabiliti dalle predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza e più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (drive through), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione del predetto TFB.

        3. I risultati del TFB saranno consultabili dalla persona, con le stesse modalità con le quali le Aziende Sanitarie Locali comunicano, tramite accesso personalizzato al portale online, i referti relativi ad altri esami.

        4. Qualora sia accertata la carenza di personale e in considerazione dell'esigenza straordinaria ed emergenziale, le strutture predette possono procedere all'assunzione e formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione e lo sviluppo del TFB e con le stesse modalità previste all'articolo 8, comma 1 del presente decreto.

        5. I dati di coloro che saranno risultati positivi al TFB e comunque aggiornati ogni quindici giorni, saranno accessibili da una banca dati apposita, consultabile dalle forze di polizia.

        6. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al Covid-19 e entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo test il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

        7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 16-ter.

(Isolamento dei positivi al Covid-19)

        Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto l'isolamento di tutti i positivi in condizione di stabilità, e fino ad accertata e testata completa guarigione, presso strutture quali RSA COVID, alberghi, residence o altri alloggi a tali finalità adibiti, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.''.»