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Proposta di modifica n. 49.4 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in odg)

testo emendamento del 02/04/20

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1:

            1) all'alinea, sostituire le parole: «Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

            2) alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.»;

            3) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale massima della garanzia del Fondo è elevata fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo.»;

            4) alla lettera f), dopo le parole: «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» inserire le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti,»;

            5) sostituire la lettera g) con la seguente: «fermo restando quanto già previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, è calcolatala probabilità di inadempimento delle imprese esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. La garanzia è concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come ''sofferenze'' ai sensi della disciplina bancaria;»;

            6) alla lettera j), dopo le parole: «specifici portafogli di finanziamenti» inserire le seguenti: «, anche senza piano d'ammortamento,»;

            7) alla lettera k) apportare le seguenti modifiche:

                a) sostituire le parole: «nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno» con le seguenti: «nuovi finanziamenti fino a 60 mesi»;

                b) sostituire le parole: «3 mila euro» con le seguenti: «25 mila euro»;

                c) sopprimere la parola: «assoggettati»;

                d) sopprimere le parole da: «come da dichiarazione» fino a: «DPR 445/2000»;

            8) sostituire la lettera l) con la seguente:

            Â«l) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Le sezioni possono anche essere destinate in via esclusiva alla copertura degli interessi e degli altri oneri connessi alla concessione dei finanziamenti garantiti da Fondo a carico delle imprese»;

            9) dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

            Â«m-bis) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate e/o erogate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta, ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.»;

        b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        Â«1-bis, All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''.».

        1-ter, La garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

        1-quater. Per le imprese accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

        1-quinquies. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-rç, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe ''BB'' della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

            a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500.000.000;

            b) i finanziamenti possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

            c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

            d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

            e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

            f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

            g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

            h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.»;

        c) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        Â«5-bis. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662la garanzia è estesa, a richiesta dei soggetti garantiti, attraverso la fondazione o l'assocaizione di riferimento, anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108, prima del22 febbraio 2020. La garanzia è richiesta attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento e copre le perdite riferite alla sospensione del pagamento delle rate dal febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Tutti i finanziamenti erogati dal fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prima del 22 febbraio 2020 possono essere sospesi fino al 31 dicembre 2020 per ragioni riferite all'epidemia Covid-19. Le somme rientranti nella sospensione saranno rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, in rate mensili prolungando per lo stesso numero i mesi il piano di ammortamento originario.

        5-ter. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.».