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Sub Emendamento n. 19.1000/15 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        Â«c-bis. Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

''Art. 21-bis.

(Credito di imposta alle aziende per spese dovute al lavoro agile)

        1. Le aziende che favoriscono la fruizione del lavoro in modalità agile e del telelavoro da parte dei propri dipendenti e organizzano la necessaria formazione hanno diritto ad un credito d'imposta pari al 100 per cento delle spese documentate fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1''».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».