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Proposta di modifica n. 65.7 (testo 2) al ddl S.1766

testo emendamento del 02/04/20

All'articolo 65, apportare le seguenti modificazioni:

        1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole:« nella misura del 60 per cento» con le seguenti:» nella misura del 70 per cento»;

            b) dopo le parole «relativo al mese di marzo 2020,» aggiungere le seguenti: «ed effettivamente pagato al locatore nei termini contrattualmente previsti»;

            c) sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti parole: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e D».

        2. Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        Â«1-bis. Resta salva la facoltà delle parti di concordare una riduzione temporanea dell'importo del canone di locazione fino al 30 per cento. Tale accordo è esente da imposta di registro.

          1-ter. Il credito di imposta, di cui al comma 1, spetta anche in relazione al canone pagato in caso di affitto d'azienda, nel limite di spesa di 200 milioni.»

        3. Sostituire il comma 3 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.014,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

            a) quanto a 356,3 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

            b) quanto a 658,6 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».