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Sub Emendamento n. 19.1000/104 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera p), inserire la seguente:

        Â«p-bis) dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

''Art. 64-bis.

(Incentivi per la conversione della produzione di dispositivi di protezione individuale)

        1. Alle imprese che convertono, anche parzialmente, la loro attività produttiva per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la conversione dell'attività produttiva fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 99 milioni di euro per l'anno 2020.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».