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Sub Emendamento n. 19.1000/136 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato in odg)

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, Alla lettera u), sostituire il numero 2) con i seguenti:

        Â«2) al comma 1 dopo le parole: ''Forze armate'' inserire le seguenti: ''compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e alle unità di personale incrementate dal decreto legge 02 marzo 2020, n. 9'' e sostituire le parole: ''euro 59.938.776,00'' e ''34.380.936'', rispettivamente, con le seguenti: ''euro 78.843.833,01'' e ''euro 52.285.993,01''.

        2-bis) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        Â«1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

        1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'emergenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

        Conseguentemente, al numero 4), sostituire le parole: «110.044.367»: con le seguenti: «135.251.110»

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari euro 25.206. 742,8 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 2.3 dicembre 2014, n. 190.