Sub Emendamento n. 19.1000/232 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera nn), aggiungere la seguente:

        Â«nn-bis) all'articolo 112, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''agli enti locali,'' inserire le seguenti: ''anche se non'';

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede:

            a) quanto a 276,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126;

            b) quanto a 723,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289''».