Sub Emendamento n. 19.1000/46 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera h) inserire la seguente:

        Â«h-bis) dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

''Art. 48-bis.

(Ulteriori misure a sostegno delle persone con disabilità e dei caregiver familiari)

        1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile sono prorogati per tre ulteriori mesi. Le regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

        2. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al comma precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.

        3. Le commissioni di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap sono autorizzate ad effettuare la sola valutazione sugli atti in tutti i casi la documentazione disponibile o da richiedersi all'interessato sia sufficiente alla corretta anamnesi, diagnosi e definizione dello status, e a rilasciare i relativi verbali.

        4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o a centri derivante dall'emergenza COVID-19.

        5. Al fine di prevenire il rischio isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui al art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'annualità in corso è aumentato .di 150 milioni, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro caregiver familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa definita dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.

        6. Le Regioni attivano tempestivamente una ricognizione sistematica delle eventuali condizioni e necessità sanitarie e assistenziali di persone anziane o con disabilità che vivono sole, di persone con disabilità che vivono con un caregiver familiare o con un assistente personale e avviano eventuali azioni di supporto o di sostegno anche in forma diretta indiretta attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Attivano altresì verifiche su particolari esigenze sorte presso strutture residenziali che ospitano persone con disabilità o non autosufficienti, predisponendo eventuali adeguate soluzioni di ospitalità alternativa per profilassi o cura e ogni altro intervento utile. Per le finalità di cui al presente comma sono destinati alle regioni 100 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente.

        7. Ai fini della a fornitura di dispositivi di protezione individuale e la somministrazione di tamponi diagnostici a scopo preventivo le strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparate ai presidi ospedalieri.

        8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.''».