Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 19.1000/201 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, alla lettera ii), dopo l'articolo 88-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 88-ter.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

        1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei servizi di linea interregionali di competenza statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ai novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

        2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».