Articolo aggiuntivo n. 34.0.2 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/04/20

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dell'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica ''MACSI'')

        1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al settore industriale, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 634 - 658 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti l'introduzione della nuova imposta sul consumo dei manufatti in plastica, è sospesa per almeno un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma del presente articolo, pari a 141 milioni per l'anno 2020 e 521 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».