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Sub Emendamento n. 19.1000/72 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

        Â«m-bis) sostituire l'articolo 60, con il seguente:

        ''Art. 60. - (Rimessione in termini per i versamenti) - 1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

        2. La proroga di cui al comma 1 è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

        3. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di trentasei rate mensili di pari importo dalla data del diciottesimo mese successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'articolo 126, comma 4, della presente legge''».