Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 19.1000/102 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, lettera «p-bis)», dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

        1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

''Art. 15-bis.

(Detrazione per servizi ricettivi)

        1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 e per gli acquisti di prodotti italiani acquistati nel territorio nazionale.

        2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, primo periodo, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione. Ai fini della detrazione per l'acquisto di prodotti italiani, la fattura o il documento commerciale rilasciato dal venditore deve attestare l'identità dei soggetti che hanno acquistato il prodotto, l'importo pagato e la località italiana in cui è stato costruito.

        3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».