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Proposta di modifica n. 3.4 (testo 2) al ddl S.1766
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/04/20

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        Â«6-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca:

            a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2;

            b) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria;

            c) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2.

        6-ter. Al fine di garantire, in relazione all'emergenza COVID-19, la continuità assistenziale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, e agevolare il corretto inquadramento, diagnostico e terapeutico, della malattia e delle eventuali complicanze respiratore e consentire la tempestiva diagnosi di polmonite o di insufficienza respiratoria, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile e il Consiglio superiore di sanità, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione.

        6-quater. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Sars-CoV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'art. 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene destinato anche all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a costituire reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19, nonché dei soggetti fragili. Di tali apparecchiature e dispositivi vengono dotati le Aziende Sanitarie territoriali, i centri COVID19, le unità speciali di continuità assistenziale, nonché dei medici convenzionati, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali.

        6-quinquies. Le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) COVID- 19 erogabili dalle strutture pubbliche e private accreditate per l'ADI nell'ambito delle aziende sanitarie locali. L'ADI Covid è attivata direttamente dai servizi di dimissioni protette ospedalieri appositamente potenziati per favorire la dimissione dei pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi. I servizi ADI sotto la responsabilità clinica del medico di medicina generale attivano la presa in carico di quei pazienti che, eleggibili al domicilio, necessitano di una supervisione clinica e/o di prestazioni assistenziali domiciliari per lo più di natura infermieristica. Il monitoraggio remoto può essere effettuato anche attraverso un sistema di telemedicina.

        6-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle strutture ospedaliere all'attivazione della attività di consulenza del medico palliativista per la gestione dei percorsi di fine vita in ambito COVID, avvalendosi, in assenza di unità operative ospedaliere di cure palliative, dei professionisti operanti nelle Reti territoriali, domiciliari e/ o residenziali Hospice. Tale consulenza, attiva sulle 24h, 7 giorni su 7 può prevedere anche la collaborazione dello psicologo nell'attività di comunicazione delle cattive notizie e della gestione del lutto nei confronti dei famigliari.

        6-septies. Agli adempimenti previsti dai commi da 6-bis a 6-sexies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        6-octies. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurne il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche».