Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Sub Emendamento n. 19.1000/230 dell'emendamento 19.1000 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 02/04/20

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera nn) inserire la seguente:

            Â«nn-bis), dopo l'articolo 109 aggiungere il seguente:

''Art. 109-bis.

        1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019,n.160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti' ad un valore pari all'30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità''.».

        Conseguentemente,

        al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

        quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

        quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

        quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.