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Proposta di modifica n. 37.20 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 37.
  • status: Approvato (Id. em. 37.1, 37.3, 37.12, 37.13, 37.5, 37.6, 37.8, 37.10, 37.14, 37.15, 37.19)

testo emendamento del 15/10/18

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, un'anticipazione pari al 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, è del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e relativo alle indagini specialistiche resisi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa prelazione geologica e le indagini specialistiche verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo».