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Proposta di modifica n. 113.5 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 113.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        Â«1-bis. Fino al 31 luglio 2020, in caso di motivata difficoltà, sono sospesi i termini previsti da atti autorizzativi o provvedimenti regolatori anche generali per l'esecuzione dei piani di monitoraggio periodico, posti in capo al soggetto autorizzato, finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale. Sono fatti salvi gli obblighi di rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti dalla normativa ambientale e relativi provvedimenti autorizzatori, nonché l'obbligo del produttore finalizzati alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti al fine del conferimento a terzi per attività di smaltimento ovvero recupero, come previsti e disciplinati dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 nonché da ulteriori normative speciali ambientali disciplinanti specifiche modalità di smaltimento ovvero categorie di rifiuti. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 210 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi.

        1-ter. Al fine di fronteggiare l'improvvisa paralisi delle attività commerciali ed il conseguente crollo dei ricavi, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1º marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.

        1-quater. Al fine di fronteggiare la situazione di particolare crisi in cui versano le imprese veneziane in quanto già gravemente colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, nella città di Venezia è rideterminato nella misura del 50 per cento con riguardo ai mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio e febbraio 2020. Il conseguente credito derivante alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1º marzo 2020 al 31 dicembre 2020».