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Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per personale emergenza sanitaria territoriale 118)

        1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SarsCoV-2, le Regioni e le Province autonome, durante la fase di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020:

            a) garantiscono al personale impiegato nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 i necessari Dispositivi di Protezione Individuale;

            b) si adoperano affinchè il 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

            c) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza sino al 30 novembre 2020;

            d) riconoscere l'indennità di rischio biologico per il personale sanitario del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

            e) corrispondere un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali, ai medici convenzionati che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

            f) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al servizio Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

        2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».