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Proposta di modifica n. 37.12 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 37.
  • status: Approvato (Id. em. 37.1, 37.3, 37.13, 37.5, 37.6, 37.8, 37.10, 37.14, 37.15, 37.19, 37.20)

testo emendamento del 15/10/18

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative» sono aggiunte le seguenti: «nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 34, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari».