Articolo aggiuntivo n. 1.0.5 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennità da coronavirus)

        1. A decorrere dal mese di marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nei dipartimenti di emergenza e accettazione e nelle attività di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione delle- persone affette da COVID-19, compete una indennità, denominata ''indennità da coronavirus'', pari a 700 euro su base mensile che si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

        2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'ente di appartenenza ed è rapportata ai giorni effettivi di lavoro svolto.

        3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 370 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».