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Proposta di modifica n. 37.73 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 15/10/18

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:
  «Art. 5-bis. – (Interventi di ricostruzione in aree interessate da dissesti idrogeologici). – 1. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, possono essere realizzati anche in aree interessate da dissesti idrogeologici, indicate dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, anche in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio a condizione che:
   a) sia effettuata da parte del soggetto attuatore una valutazione della compatibilità dell'intervento con la pericolosità idrogeologica dell'area;
   b) siano programmate le eventuali misure di mitigazione del rischio;
   c) gli edifici ripristinati o ricostruiti siano utilizzati dopo l'esecuzione ed il collaudo delle eventuali opere di mitigazione.

  2. Sugli interventi di cui al comma 1 l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio esprime il proprio parere di competenza».