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Proposta di modifica n. 49.2 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

            a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano le seguenti misure», con le parole: «hanno accesso al fondo tutte le imprese con meno di 500 dipendenti e si applicano le seguenti misure»;

            b) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «80» con, «90» e le parole: «1.500.000», con le parole: «2.500.000»;

            c) sostituire il comma 10 con i seguenti;

        Â«10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a un miliardo di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 10-bis e per la restante parte ai sensi dell'articolo 126.

        10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».