presentato il 01/04/2020 in Assemblea del Senato da Matteo RICHETTI (Misto) e altri
status: Precluso
testo emendamento del 01/04/20
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano le seguenti misure», con le parole: «hanno accesso al fondo tutte le imprese con meno di 500 dipendenti e si applicano le seguenti misure»;
b) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «80» con, «90» e le parole: «1.500.000», con le parole: «2.500.000»;
c) sostituire il comma 10 con i seguenti;
«10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a un miliardo di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 10-bis e per la restante parte ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».