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Proposta di modifica n. 50.1 al ddl S.1766 in riferimento all'articolo 50.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/04/20

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        Â«b-bis) al comma 502-bis sono aggiunte infine le seguenti parole: ''I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000:

            - la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

            - che dal 1º gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;

            - di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018.

        La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.

        Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.

        Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501».